Il Tribunale di Bari ha accolto la nostra richiesta di ammissione della CTU contabile finalizzata a verificare l’usurarietà di un contratto di mutuo, prevedendo che nella sua attività il perito tenga conto di qualunque interesse, commissione, remunerazione o spesa, a qualunque titolo pattuita, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 644 c.p. e dell’art. 1 D.L. 394/2000, ivi inclusa, per la prima volta in assoluto, “la commissione di anticipata risoluzione conseguente ad inadempimento del mutuatario”. Un importante risultato per il nostro Studio e per quanti mirano a vedersi restituire le somme indebitamente versate alle banche
Su nostra richiesta, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 06.12.2017 emessa dal Giudice dott. Magaletti, ha ammesso la verifica dell’usurarietà di un contratto di mutuo stabilendo che il perito nominato tenesse conto dei seguenti parametri:
- tener conto degli interessi pattuiti;
- tener conto di tutte le remunerazioni e commissioni previste a qualsiasi titolo, nonché le spese addebitate;
- includere tra queste voci anche la commissione di anticipata risoluzione conseguente ad inadempimento del mutuatario (novità assoluta).
Inoltre, seguendo l’orientamento seguito in modo ormai costante anche dalla Cassazione, il Giudice ha previsto che “nel caso in cui siano convenuti, nel contratto di mutuo, interessi superiori al tasso soglia come sopra determinati il mutuatario è tenuto alla restituzione della sola sorte capitale secondo quanto previsto dall’art. 1815, II co. c.p.c. (“non sono dovuti interessi”) mentre nell’ipotesi di usura sopravvenuta gli interessi si intendono dovuti nel limite del tasso-soglia“.ord. Trib. Bari 6.12.2017